Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del C.O.N.I............

   

  f)  sono sospese  le  attivita' di  palestre,  piscine, centri natatori, centri benessere,  centri  termali, fatta  eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attivita' di  piscine  e palestre,  l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento  sociale  e senza  alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni  a detti  circoli; sono  consentite  le  attivita'   dei   centri  di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento e  delle strutture dedicate  esclusivamente  al mantenimento  dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e  soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei  protocolli  e delle  linee  guida vigenti;      g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  in  ordine agli eventi e  alle  competizioni sportive  di  interesse nazionale,  lo svolgimento  degli sport   di   contatto,  come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di avviamento  relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni  e  le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale; 

                                                                                                             

d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; 

 
    e) sono consentiti soltanto gli eventi e  le  competizioni  -  di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza la presenza di pubblico. 

 
Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente  lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte  chiuse,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle disposizioni di cui alla presente lettera. 
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